Art. 8.
(Responsabilità per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica).
1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, prevista per tutti i pubblici dipendenti, gli ispettori tecnici sono in particolare responsabili del conseguimento dei risultati connessi al pieno e corretto esercizio professionale della funzione. I risultati sono valutati tenuto conto della specificità della funzione e sulla base delle verifiche
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effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica centrale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti alla amministrazione medesima.
2. In caso di accertata responsabilità dell'ispettore tecnico ai sensi del comma 1, lo stesso è restituito, a domanda, al ruolo di provenienza.